LEGGE 16 DICEMBRE 1999, n. 483

LEGGE 16 DICEMBRE 1999, n. 483
(G.U. del 20-12-1999, n. 297)
NORME PER CONSENTIRE IL TRAPIANTO PARZIALE DI FEGATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1
Trapianto parziale di fegato

  1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del Codice civile4, è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine  esclusivo del trapianto tra persone viventi.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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1 L’art. 5 del codice civile così recita: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
2 I fratelli germani sono quelli nati dagli stessi genitori e si contrappongono ai fratelli  unilaterali che hanno in comune un solo genitore.
3 A seguito della soppressione dell’Ufficio del Pretore (art. 1 del d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) e del conseguente accorpamento della pretura al Tribunale, l’atto di disposizione a destinazione del rene è ricevuto da un giudice del Tribunale.
4 Vedi nota 1.