La Legge n.91 del 1999, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, prevede che ad ogni cittadino sia notificata la richiesta di manifestare la propria volontà sulla donazione degli organi e tessuti dopo la morte in base al principio del SILENZIO-ASSENSO INFORMATO.

Secondo questo principio sono considerati DONATORI coloro i quali esprimono la loro volontà positiva in merito alla donazione e NON DONATORI coloro che invece manifestano la loro volontà negativa. I cittadini che, sebbene informati, non esprimono alcuna scelta sono considerati DONATORI in quanto il loro silenzio viene interpretato come tacito assenso alla donazione.

Infine coloro i quali non avranno ricevuto alcuna notifica saranno considerati NON DONATORI. Le Aziende Sanitarie notificheranno ad ogni loro assistito la richiesta di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti dopo la morte quando sarà stata realizzata l’anagrafe informatizzata. Le dichiarazioni di volontà consegnate al medico di famiglia o presso le ATS, i Comuni o l’AIDO verranno registrate nell’archivio del Centro Nazionale Trapianti.

Attualmente vige una fase transitoria dove viene adottato il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO in base al quale nei casi in cui il potenziale donatore non abbia espresso in vita per iscritto una scelta (positiva o negativa) i familiari aventi diritto (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) hanno la possibilità di opporsi al prelievo degli organi.Di seguito sono elencati i principali articoli delle leggi sui trapianti.

Legge del 1 aprile 1999, n. 91

Art. 1 – Finalità

Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 2 – Promozione dell’informazione

Il Ministro della sanità, …, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione …

Tutto ciò si traduce nella necessità che ogni cittadino, attraverso l’offerta di informazione, sia messo in grado di assumere in autonomia una propria scelta nei confronti della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti.

Legge del 29 dicembre 1993, n. 578

Art. 1 – Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2 – Accertamento di morte

  1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della Sanità.
  2. La morte nei soggetti affetti dalle lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della Sanità.

Quale sia l’organo che per primo viene interessato, quale sia la causa, possiamo definire morta una persona solo dopo la morte del cervello con la perdita di tutte le sue attività.