Legge 12 Agosto 1993, n. 301

Legge 12 Agosto 1993, n. 301
(G.U.  del 17-8-1993, n. 192).
NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1
Assenso

  1. La donazione delle cornee è gratuita. E’ consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l’assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
  2. Per gli interdetti e per i minorenni l’assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2
Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

  1. Il prelievo di cui all’articolo I può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
  2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
  3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all’articolo 4.

Art. 3
Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

  1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico.
  2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4
Centri di riferimento per gli innesti corneali

  1. Le regioni, singolarmente o d’intesa tra loro, provvedono all’organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
  2. I centri di cui al comma I svolgono i seguenti compiti:
    a) informazione e propaganda sul territorio;
    b) organizzazione dei prelievi di cornea;
    c) deposito e conservazione delle cornee;
    d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
    e) promozione degli innesti corneali;
    f) promozione della ricerca.

Art. 5
Disposizione finale

  1. E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCALFARO
Ciampi, Presidene del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: Conso

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 439):
Presentato dal sen. Signorelli ed altri il 2 luglio 1992.
Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 16 luglio 1992, con preri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 23, 30 settembre 1992.
Assegnato nuovamente alla 12ª commisione, in sede deliberante, il 4 novembre 1992.
Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 febbraio 1993, in un testo unificato con atti numeri 458 (Condorelli ed altri) e 497 (Garraffa ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2291):I

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l’11 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XII commissione il 1° aprile 1993, 10 giugno 1993, 21 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.